Sez. 5, Sentenza n. 14007 del 15/06/2007 (Rv. 599657 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Adesione del contribuente al condono - Rilievo d'ufficio - Necessità - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il giudice chiamato a decidere una controversia tributaria (nella specie, impugnazione di un avviso di rettifica in tema di imposta sui redditi) ha il potere-dovere di verificare, anche d'ufficio, la sussistenza e la regolarità di eventuali istanze di condono presentate dal contribuente, in quanto l'eventuale legittimità di esse, determinando la cessazione della materia del contendere, rende superfluo l'esame del merito (in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della commissione tributaria regionale, la quale aveva deciso nel merito la controversia ad essa sottoposta, nonostante l'Amministrazione finanziaria ne avesse invocato l'estinzione per sopravvenuta presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sul presupposto che l'erario non avrebbe avuto interesse all'applicazione del condono).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)