Sez. 1, Sentenza n. 5566 del 09/04/2003 (Rv. 562007 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Concorso di più enti nell'esecuzione dell'opera - Soggetto tenuto al pagamento delle indennità - Individuazione - Criteri - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Nell'ipotesi di concorso di più enti pubblici nell'esecuzione di un'opera pubblica, per individuare il soggetto tenuto al pagamento delle indennità relative alle necessarie espropriazioni occorre accertare se si sia fatto ricorso a figure organizzatorie prive di rilevanza esterna, come l'affidamento proprio o il finanziamento, ovvero a figure organizzatorie quali l'affidamento improprio, la sostituzione o la delegazione intersoggettiva, con la conseguente legittimazione dell'ente affidatario, sostituente o delegato, al quale viene conferito l'incarico di operare in nome proprio e per conto del delegante e che risponde in via esclusiva degli atti posti in essere nei confronti dei destinatari e occorre altresì verificare che il ricorso alla figura della delegazione amministrativa intersoggettiva o a figure affini risulti dal decreto di espropriazione, che deve abilitare l'ente delegato a procedere all'acquisizione delle aree occorrenti con il compito di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative. Peraltro, l'affidamento in concessione di una determinata opera pubblica da parte dell'ente beneficiario ad altro ente pubblico - o, eccezionalmente, in favore di imprese private o di loro consorzi (art. 81 della legge 14 maggio 1981, n. 219 in materia di interventi statali per l'edilizia a Napoli) dà luogo ad un'ipotesi di delegazione amministrativa intersoggettiva solo nei casi e nei limiti in cui una disposizione di legge lo preveda espressamente, non essendo ipotizzabile una generale facoltà degli enti pubblici di delegare a terzi le loro funzioni con i connessi poteri autoritativi che le connotano. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che ricorresse delegazione amministrativa intersoggettiva in presenza di una mera pattuizione del contratto di appalto tra espropriante ed impresa esecutrice dell'opera, pattuizione che può radicare solo un'eventuale azione di regresso per le somme che l'espropriante abbia dovuto erogare in favore dell'espropriato).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 50, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)