Sez. 3, Sentenza n. 10360 del 07/08/2000 (Rv. 539271 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE | Trasporto internazionale di merci su strada - Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 art. 18.2 - Vettore - Presunzione d'irresponsabilità - Portata - Limiti - Deduzione della responsabilità del vettore - Onere probatorio del deducente - Oggetto.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE
La presunzione d'irresponsabilità del vettore, prevista dall'art. 18 punto 2 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, resa esecutiva con legge 6 dicembre 1960, n. 1621 opera a favore dello stesso tutte le volte che, per le particolari circostanze di fatto in cui la perdita o l'avaria si è determinata, è possibile che a provocarla sia stato il verificarsi d'uno dei rischi ad evitare i quali è preordinata un'idonea sistemazione del carico. In questo caso spetta a chi sostiene la responsabilità del vettore dimostrare che invece la perdita o l'avaria si sono prodotte, in tutto o in parte, ovverossia per causa, esclusiva o concorrente, di uno specifico comportamento colposo del vettore o delle persone da lui adibite al trasporto.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1960 num. 1621
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)