Sez. 3, Sentenza n. 11073 del 15/07/2003 (Rv. 565105 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE | Trasporto internazionale di merci su strada - Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, art. 11 - Mancanza o insufficienza della lettera di vettura - Responsabilità del mittente - Configurabilità - Limiti - Colpa del vettore.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE
In base all'articolo 12, comma secondo, della convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada, resa esecutiva in Italia con legge 6.12.1960 n. 1621, il mittente è responsabile nei confronti del trasportatore di tutti i danni che potranno derivare dall'assenza o insufficienza della lettera di vettura o degli altri documenti richiesti alla dogana, salvo che non sia configurabile una colpa del vettore.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1960 num. 1621
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)