Sez. 3, Sentenza n. 2483 del 30/01/2009 (Rv. 606493 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE | Trasporto internazionale di merci - Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 - Vettore - Presunzione di irresponsabilità - Portata - Limiti - Deduzione della responsabilità del vettore - Onere probatorio a carico del deducente - Sussistenza - Fattispecie.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE
La presunzione di irresponsabilità del vettore, prevista dall'art. 18, punto 2, della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, resa esecutiva con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, opera a favore dello stesso tutte le volte che, per le particolari circostanze di fatto in cui la perdita o l'avaria si è determinata, è possibile che a provocarla sia stato il verificarsi di uno dei rischi ad evitare i quali è preordinata un'idonea sistemazione del carico. In questo caso spetta a chi sostiene la responsabilità del vettore dimostrare che, invece, la perdita o l'avaria si sono prodotte, in tutto o in parte, per causa, esclusiva o concorrente, di uno specifico comportamento colposo del vettore o delle persone da lui adibite al trasporto. (Nella specie la S.C., rilevato che la caduta di un carico da un veicolo in marcia, verificatasi nel caso concreto, costituisce uno dei rischi per evitare i quali si richiede una sistemazione del carico stesso adeguata al mezzo di trasporto, alla natura delle merci trasportate e al modo del loro imballaggio, ha confermato la sentenza dei giudici di merito, che avevano ritenuto provato che la caduta del macchinario trasportato e la conseguente avaria erano state determinate da uno specifico comportamento colposo delle persone adibite dal vettore alla guida del veicolo e delle quali lo stesso vettore doveva rispondere).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1960 num. 1621, Tratt. Internaz. 19/05/1956 art. 18, Cod. Civ. art. 1678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)