Sez. 5, Sentenza n. 4572 del 01/03/2006 (Rv. 587551 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DETRAZIONI | Definizione agevolata ex art. 2 "quinquies" del d.l. n. 564 del 1994 - Effetti - Contrasto delle parti circa la sussistenza dei presupposti per la definizione - Decisione collegiale - Necessità - Efficacia vincolante di precedenti provvedimenti presidenziali di estinzione - Insussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DETRAZIONI
In tema di condono fiscale, la definizione della causa ex art. 2 "quinquies" del d.l. 30 settembre 1994, n. 564 (inserito dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656) provoca, come riflesso processuale, l'estinzione del giudizio, ma non si esaurisce in un evento del processo, perché configura vicenda più complessa, elidendo la pretesa impositiva unitamente all'impugnazione del contribuente, nel concorso di condizioni e adempimenti prestabiliti (non desumibili dal d.P.R. 28 settembre 1994, n. 591, dettato in attuazione di un precedente decreto-legge non convertito). A tal riguardo, il contrasto tra le parti sul verificarsi di quelle condizioni e di quegli adempimenti si traduce in dibattito sulla cessazione o meno della materia del contendere e, dunque, deve trovare soluzione in una decisione del collegio. Tale decisione non può subire vincoli o preclusioni in dipendenza di precedenti provvedimenti non oggetto di tempestivo reclamo, trattandosi di atti ordinatori, per loro natura inidonei a risolvere l'indicato contrasto con la forza vincolante del giudicato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)