Sez. 5, Sentenza n. 15995 del 20/12/2000 (Rv. 542804 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DETRAZIONI | Definizione agevolata ex art 2 quinquies D.L. n. 564 del 1994 - Effetti - Contrasto delle parti circa la sussistenza dei presupposti per la definizione - Decisione collegiale - Necessità - Efficacia vincolante di precedenti provvedimenti presidenziali di estinzione - Insussistenza - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DETRAZIONI
L'art. 2 quinquies del D.L. n. 564 del 1994 (inserito dalla legge di conversione n. 656 del 1994) conferisce al contribuente la facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, con effetto estintivo del giudizio. In tal caso, la definizione della causa provoca, come riflesso processuale, l'estinzione del giudizio, ma non si esaurisce in un evento del processo, perché configura vicenda più complessa che elide la pretesa impositiva unitamente all'impugnazione del contribuente, nel concorso di condizioni ed adempimenti prestabiliti. Ne deriva che il contrasto tra le parti sul verificarsi di quelle condizioni e di quegli adempimenti si traduce in un dibattito sulla cessazione o meno della materia del contendere e, dunque, deve trovare soluzione in una decisione del collegio che non può subire vincoli o preclusioni in dipendenza di precedenti provvedimenti presidenziali non oggetto di tempestivi reclami, essendo questi ultimi atti ordinatori, per loro natura inidonei a risolvere l'indicato contrasto con la forza vincolante del giudicato (la S.C. ha così cassato la sentenza della Commissione regionale che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio, così confermando un precedente provvedimento presidenziale e rilevando che quest'ultimo, in mancanza di reclamo, aveva acquistato definitività, precludendo l'esame delle deduzioni sia dell'Ufficio, sia del contribuente. Disconosciuto, dunque, il carattere cogente della citata ordinanza presidenziale, la S.C. ha demandato al giudice del rinvio la statuizione circa la sussistenza dei requisiti per la definizione della lite, quale antecedente necessario del prodursi dell'estinzione stessa, ed, in ipotesi negativa, la decisione sul merito della contesa).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)