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Sez. 3, Sentenza n. 2927 del 12/09/1968 (Rv. 335690 - 01)

COMODATO - IN GENERE - MORTE DEL COMODANTE IN PENDENZA DEL TERMINE - OSSERVANZA DEL TERMINE - OBBLIGO DEGLI EREDI DEL COMODANTE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1968-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335690-01

COMODATO - IN GENERE - MORTE DEL COMODANTE IN PENDENZA DEL TERMINE - OSSERVANZA DEL TERMINE - OBBLIGO DEGLI EREDI DEL COMODANTE - SUSSISTENZA.*

Benche nel vigente codice civile non sia stata riprodotta la norma dell'art. 1807 cod.civ. 1865, secondo la quale le obbligazioni che si contraggono in forza del comodato passano agli eredi del comodante deve ritenersi che ove la morte del comodante sopravvenga in pendenza del termine di durata del contratto, gli eredi del comodante devono rispettare quel termine. Questa disciplina e desumibile non solo dal precetto dell'art. 1811 cod.civ., per il quale solo in caso di morte del comodatario si puo esigere dagli eredi la immediata restituzione della cosa, ma anche dai principi generali delle successioni mortis causa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1811, Cod. Civ. Abrog. art. 807

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)