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Sez. 2, Sentenza n. 1018 del 20/03/1976 (Rv. 379669 - 01)

COMODATO - COMODANTE - IN GENERE - OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAL COMODANTE - TRASMISSIBILITA AGLI EREDI - OBBLIGO DI QUESTI ULTIMI DI RISPETTARE IL TERMINE DI DURATA - NATURA MORTIS CAUSA DELL'ATTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - IRREVOCABILITA DELLO STESSO.*
Stato
decisa il 1976-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379669-01

COMODATO - COMODANTE - IN GENERE - OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAL COMODANTE - TRASMISSIBILITA AGLI EREDI - OBBLIGO DI QUESTI ULTIMI DI RISPETTARE IL TERMINE DI DURATA - NATURA MORTIS CAUSA DELL'ATTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - IRREVOCABILITA DELLO STESSO.*

Secondo i principi generali sulle successioni mortis causa, anche se nel vigente codice non e stata espressamente riprodotta la norma dell'art 1807, primo comma, del cod civ del 1865, le obbligazioni assunte dal comodante si trasmettono ai suoi eredi. Pertanto, salvo che si tratti di contratto senza Determinazione di durata, ne questa risulti altrimenti dall'uso a cui la cosa deve essere destinata (nel qual caso gli eredi subentrano nel diritto che aveva il comodante di ottenere la restituzione ad nutum), gli eredi del comodante sono, di regola, tenuti a rispettare il termine di durata del contratto, in pendenza del quale siasi verificata la morte del comodante. In tale caso, l'eventuale protrarsi degli effetti del comodato anche dopo la morte del comodante non vale ad escludere che il relativo contratto possa o debba essere considerato alla stregua di un atto tra vivi, trattandosi sempre di un atto dispositivo destinato a produrre i suoi effetti obbligatori, passivi ed attivi, nelle sfere giuridiche del comodante e del comodatario, prima della morte del comodante, e la circostanza che il rapporto si protragga eventualmente anche dopo la morte di quest'ultimo non puo, ovviamente, valere a caratterizzare l'atto come destinato a produrre i suoi effetti solo dopo la morte del disponente ed a renderlo, quindi, revocabile sino a tale momento, come si richiede perche un atto possa essere qualificato mortis causa. (V 986/70, mass n 346472; (V 2927/68, mass n 335690).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 679, Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810, Cod. Civ. Abrog. art. 807

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)