diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 9909 del 06/10/1998 (Rv. 519482 - 01)

COMODATO - COMODANTE - IN GENERE | Coniuge comproprietario del bene concesso in comodato dall' altro coniuge, senza il suo consenso - Obbligo di rispettare la durata - Sussistenza - Condizioni - Omesso annullamento nel termine di cui all' art. 184 cod. civ. - Decesso del comodante prima della scadenza - Obbligo degli eredi di consentire al comodatario di continuare nel godimento - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519482-01

COMODATO - COMODANTE - IN GENERE

Il coniuge comproprietario di un bene che l'altro coniuge ha concesso in comodato senza il suo consenso, non tempestivamente impugnato ai sensi dell'art. 184 cod. civ., è obbligato al rispetto del contratto e se prima della scadenza di esso decede il comodante, i suoi eredi subentrano nell'obbligo di consentire al comodatario di continuarne il godimento fino al termine stabilito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)