Sez. 3, Sentenza n. 21599 del 21/10/2010 (Rv. 614723 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - IN GENERE | Appaltatore - Diritto al corrispettivo - Insorgenza - Al momento dell'accettazione dell'opera - Conseguenze - Cessione del credito prima dell'esecuzione dell'opera - Fallimento dell'appaltore durante l'esecuzione dell'opera - Diritto del cessionario per il credito relativo all'opera già compiuta - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Fondamento.
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - IN GENERE
In tema di appalto, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo sorge con l'accettazione dell'opera da parte del committente (art. 1665, ultimo comma, cod. civ.) e non già al momento stesso della stipulazione del contratto. Ne consegue che, ove l'appaltatore abbia ceduto il proprio credito (futuro) e successivamente fallisca nel corso dell'esecuzione dell'opera, il cessionario non ha diritto al credito per il corrispettivo maturato per l'opera già compiuta, nei limiti dell'utilità della stessa ed in proporzione all'intero prezzo pattuito, ove l'appaltante ceduto non l'abbia in precedenza accettata nei confronti dell'imprenditore "in bonis", non potendo neppure invocarsi gli effetti dello scioglimento del contratto di cui all'art. 1672 cod. civ., operando essi in base ad un'impossibilità assoluta ed oggettiva della prestazione in sé, mentre nello scioglimento a seguito di fallimento dell'appaltatore (art. 81 L.F.) rileva un evento di natura personale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1672, Legge Falliment. art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)