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Sez. 1, Sentenza n. 3782 del 29/03/2000 (Rv. 535136 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE | Appaltatore - Cessione del suo credito prima dell'esecuzione dell'opera - Fallimento dell'appaltatore - Cessionario del credito - Opponibilità della cessione al fallimento - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535136-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE

Nei contratti d'appalto, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo sorge non già al momento della stipulazione del contratto, ma solo dopo e a causa della esecuzione. Ne consegue che, ove l'appaltatore abbia ceduto il suo credito (futuro), e sia stato dichiarato fallito prima di detta esecuzione, poiché alla data del fallimento il credito per il prezzo dell'appalto non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione - la quale aveva ancora mero effetto obbligatorio -, il cessionario non può opporre efficacemente la cessione al fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)