Sez. 1, Sentenza n. 3782 del 29/03/2000 (Rv. 535136 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE | Appaltatore - Cessione del suo credito prima dell'esecuzione dell'opera - Fallimento dell'appaltatore - Cessionario del credito - Opponibilità della cessione al fallimento - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE
Nei contratti d'appalto, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo sorge non già al momento della stipulazione del contratto, ma solo dopo e a causa della esecuzione. Ne consegue che, ove l'appaltatore abbia ceduto il suo credito (futuro), e sia stato dichiarato fallito prima di detta esecuzione, poiché alla data del fallimento il credito per il prezzo dell'appalto non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione - la quale aveva ancora mero effetto obbligatorio -, il cessionario non può opporre efficacemente la cessione al fallimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)