Sez. L, Sentenza n. 11203 del 14/05/2009 (Rv. 608326 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza e in pendenza del termine di impugnazione - Impugnazione nei confronti della parte deceduta con notifica presso il procuratore domiciliatario nel grado precedente - Inammissibilità - Condizioni - Conoscenza dell'avvenuto decesso da parte dell'impugnante - Necessità - Dichiarazione dell'evento da parte del procuratore - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
In caso di morte della parte, avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza e durante il decorso del termine di impugnazione, l'impugnazione stessa, se proposta nei confronti della parte deceduta e notificata presso il suo procuratore costituito nel grado precedente di giudizio, è inammissibile solo se risulti che l'impugnante era a conoscenza del decesso, anche se tale conoscenza non è correlata a specifica dichiarazione del procuratore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)