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Sez. 5, Ordinanza n. 4721 del 25/02/2008 (Rv. 602012 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA | Morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza - Proposizione dell'impugnazione nei confronti della parte deceduta - Nullità - Nullità rilevabile d'ufficio - Sanatoria - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602012-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA

In caso di morte della parte verificatosi dopo la pubblicazione della sentenza, trovando applicazione l'art. 328 cod. proc. civ., l'impugnazione notificata al procuratore della parte originaria anziché al successore universale, è affetta da nullità rilevabile d'ufficio, a norma dell'art. 164, primo comma, cod. proc. civ., trattandosi di errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius"; tale nullità è suscettibile di sanatoria, per effetto della costituzione del successore a titolo universale, con efficacia "ex nunc", a norma dell'art. 164 cod. proc. civ.. (Nella specie, peraltro, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, avendo rilevato che la costituzione in giudizio dell'erede non poteva avere efficacia sanante, in quanto la sentenza impugnata era già passata in giudicato alla data di notifica del controricorso, non trovando applicazione nella fattispecie il terzo comma dell'art. 328 cod. proc. civ., in quanto la morte della parte era intervenuta entro i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)