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Sez. 1, Sentenza n. 5690 del 10/11/1995 Cc. (dep. 11/12/1995) Rv. 203066 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Giudizio di rinvio | Obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi al principio del diritto enunciato dalla Cassazione - Inderogabilità - Sopravvenuto mutamento di giurisprudenza - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203066-01

Impugnazioni - Cassazione - Giudizio di rinvio

Il giudice di rinvio deve uniformarsi alla sentenza di annullamento della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa anche quando, successivamente a tale sentenza, vi siano stati mutamenti giurisprudenziali al più alto livello di giurisdizione. (Nella specie, dopo l'annullamento con rinvio di un provvedimento in materia cautelare, era stata pronunciata dalle sezioni unite penali la sentenza 21 aprile 1995 n. 11, Costantino, che aveva ritenuto la non necessità dei riscontri estrinseci individualizzati alla chiamata in correità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)