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Sez. L, Sentenza n. 4966 del 28/04/1993 (Rv. 482093 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Delle prestazioni | Indennità di malattia e indennità di maternità - Accertamento ed attribuzione nella sua esatta misura - Azioni relative - Prescrizione annuale ex art. 6, ultimo comma, legge n. 138 del 1943 - Riconoscimento del diritto alla prestazione in un determinato ammontare - Conseguente sostituzione di un nuovo diritto con diversa prescrizione - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482093-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Delle prestazioni

La speciale prescrizione di un anno prevista dall'art. 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943 n. 138 concerne non solo l'azione per conseguire la prestazione (indennità di malattia o indennità di maternità ex art. 15 legge n. 1204 del 1971), nel senso dell'accertamento dell'esistenza del relativo diritto, ma anche l'azione per l'attribuzione della prestazione nella sua esatta misura, in relazione ad un'assunta erroneità dell'operazione di liquidazione compiuta dall'ente previdenziale obbligato; restando altresì escluso che il riconoscimento, da parte di tale ente, del diritto alla prestazione in un determinato ammontare comporti (invece dell'inizio di un nuovo termine di prescrizione annuale) la sostituzione di un nuovo diritto connotato da un diverso termine di prescrizione o l'assoggettamento del medesimo diritto (alla prestazione di malattia o maternità) ad un regime prescrizionale diverso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)