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Sez. 1, Sentenza n. 4878 del 18/05/1994 (Rv. 486678 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Legittimazione all'impugnazione - Attiva | Soggetto rimasto estraneo al pregresso grado di giudizio - Legittimazione all'impugnazione - Esclusione - Deduzione della qualità di litisconsorte necessario o della illegittima pretermissione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486678-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Legittimazione all'impugnazione - Attiva

La legittimazione al ricorso per cassazione, o all'impugnazione in genere, spetta esclusivamente a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel grado del giudizio di merito conclusasi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, atteso che con l'impugnazione non si esercita un'azione, ma un potere processuale che, per sua natura, può spettare soltanto a chi abbia partecipato al pregresso grado di giudizio, non rilevando in contrario che il soggetto, rimasto estraneo a questo, deduca a fondamento della proposta impugnazione la propria qualità di litisconsorte necessario e la sua illegittima pretermissione, in quanto siffatte deduzioni possono giustificare l'inopponibilità della sentenza nei suoi confronti o legittimarlo all'opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ., non anche all'impugnazione ordinaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)