Sez. 1, Sentenza n. 10587 del 08/05/2009 (Rv. 608024 - 01)
IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - IN GENERE | Denominazione sociale - Capacità distintiva - Considerazione delle attività effettive - Necessità - Esclusione - Rapporto fra i rispettivi oggetti sociali - Sufficienza - Fondamento.
IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - IN GENERE
Ai fini della valutazione della possibilità di confusione tra le denominazioni di due società, alla stregua dell'art. 2564 cod. civ., per l'oggetto delle imprese ed il luogo in cui esse sono esercitate, non è necessario prendere in considerazione le attività effettivamente svolte dalle società, essendo sufficiente il rapporto fra i rispettivi oggetti sociali, risultanti dagli atti costitutivi sottoposti a pubblicità; l'oggetto sociale costituisce, infatti, non solo la sfera di azione tecnica della società, ma anche l'esteriorizzazione della sua potenzialità espressiva ed espansiva, immediatamente percepibile da tutti i soggetti che entrino in rapporto con essa, in forma negoziale o concorrenziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2564, Cod. Civ. art. 2567
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)