Sez. 5 - , Sentenza n. 34292 del 02/10/2020 Ud. (dep. 02/12/2020) Rv. 279973 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Operazioni distrattive e operazioni di manifesta imprudenza - Criteri di distinzione - Fattispecie.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Non ricorre l'ipotesi di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma primo, n. 2, legge fall., integrata da operazioni di manifesta imprudenza, ma la più grave ipotesi di bancarotta fraudolenta, nel caso di operazioni che abbiano comportato, in pressoché totale assenza di vantaggi, un notevole impegno economico-finanziario della società, dichiarata poco dopo fallita, atteso che le operazioni imprudenti, realizzate pur sempre nell'interesse dell'impresa, sono quelle in tutto o in parte aleatorie o frutto di scelte avventate, tali da rendere palese a prima vista che il rischio affrontato non è proporzionato alle possibilità di successo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in una operazione di "leveraged buy-out", realizzata mediante il prelievo di rilevanti risorse da una società, già in stato di dissesto, per fornire all'acquirente le provviste finanziarie necessarie al pagamento delle quote ad un prezzo sovrastimato).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 com. 1 lett. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)