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Sez. 1 - , Sentenza n. 30202 del 20/11/2019 (Rv. 656270 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI | Rigetto del ricorso per la dichiarazione di fallimento - Reclamo alla Corte d'appello - Decreto di accoglimento ex art. 22, comma 4, l.fall. - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656270-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI

Il decreto della Corte d'appello di rimessione degli atti al Tribunale, in accoglimento del reclamo ai sensi dell'art. 22, comma 4, l.fall., non ha carattere decisorio, né definitivo, e non è quindi ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., dato che l'incidenza sui diritti delle parti non deriva direttamente da detto decreto, qualsiasi natura abbiano assunto le questioni sollevate in quella sede, ma dalla successiva sentenza dichiarativa di fallimento, autonomamente impugnabile ex art. 18 l.fall., di cui il provvedimento della corte distrettuale costituisce un momento del relativo, complesso, procedimento; eventuali vizi "in procedendo" attinenti al procedimento di reclamo potranno quindi essere fatti valere in sede di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 22 com. 1, Legge Falliment. art. 22 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)