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Sez. 1, Ordinanza n. 27525 del 23/10/2024 (Rv. 672782-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI | Reclamo ex art. 22 l.fall. - Decreto di accoglimento - Statuizione sulle spese - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672782-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI

Il decreto con cui la corte d'appello, in accoglimento del reclamo ex art. 22, comma 4, l.fall., rimette gli atti al tribunale per la declaratoria del fallimento, avendo natura interinale e non decisoria, non deve contenere alcuna statuizione sulle spese e sulla responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., prevista invece solo nel caso di rigetto.

Legge Falliment. art. 22, Legge Falliment. art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)