Sez. 1, Sentenza n. 21193 del 29/09/2006 (Rv. 592808 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI | Decreto di accoglimento della corte d'appello - Impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI
Il provvedimento con cui la corte d'appello, ai sensi dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, accoglie il reclamo avverso il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, disponendo la trasmissione degli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento, non è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., difettando del requisito della definitività, in quanto l'incidenza sui diritti delle parti non deriva univocamente e direttamente da esso, ma dalla successiva sentenza dichiarativa di fallimento, nei confronti della quale gli artt. 18 e ss. della legge fallimentare prevedono un autonomo mezzo d'impugnazione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 19, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)