Sez. U, Ordinanza n. 4218 del 20/02/2013 (Rv. 625102 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Ordinanza collegiale di "delibazione" - Valore di sentenza suscettibile di passaggio in giudicato - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
E inammissibile la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione avverso l'ordinanza collegiale che abbia solo "delibato" sulla giurisdizione del giudice amministrativo (nella specie nell'ordinanza si esprime un giudizio di probabilità , rilevando che la causa "pare rientrare" nella sfera di cognizione del giudice anzidetto), non avendo essa valore di sentenza suscettibile di passare in giudicato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)