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Sez. L, Sentenza n. 3143 del 17/03/1993 (Rv. 481433 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - Tardive | Potere di proposizione - Estremi - Termini - Decorrenza.
Stato
decisa il 1993-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481433-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - Tardive

Il potere di proporre l'impugnazione incidentale tardiva, la quale è ammissibile nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata "ex adverso", consiste nella possibilità, per la parte cui sia stata notificata l'impugnazione principale, di impugnare a sua volta, entro i termini previsti dall'art. 325 cod. proc. civ. ma decorrenti dalla notifica della predetta impugnazione principale, invece che della sentenza, ed anche quando sia scaduto il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)