Sez. L, Sentenza n. 1066 del 06/02/1999 (Rv. 523041 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI | Impugnazione della medesima sentenza proposta in via principale dal destinatario dell'altrui impugnazione - Disciplina dell'appello incidentale tardivo - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI
L'impugnazione proposta in via autonoma dalla parte cui sia stata notificata l'altrui impugnazione non può essere assimilata, a seguito della riunione delle due impugnazioni, all'impugnazione incidentale tardiva, come tale ammissibile anche se concernente questioni non devolute al giudice dall'impugnazione principale e proposta entro i termini previsti dall'art. 325 cod. proc. civ. decorrenti dalla notifica dell'altrui impugnazione anziché della sentenza, anche se sia scaduto il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. Infatti, mentre nel caso dell'appello incidentale tardivo l'unitarietà del processo non è comunque compromessa, essa può rimanere invece pregiudicata da una impugnazione autonoma che dà luogo ad un diverso procedimento il quale, nella possibile ipotesi della mancanza di riunione, può generare contraddittorietà di giudicati. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato ammissibile l'appello proposto in via autonoma a distanza di più di otto mesi dalla notifica di quello della controparte sul rilievo che esso, dopo la riunione delle due impugnazioni, poteva essere considerato un appello incidentale tardivo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)