Sez. 2, Sentenza n. 3343 del 21/05/1980 (Rv. 407141 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - LETTURA DEL DISPOSITIVO - IMPUGNAZIONE PRIMA DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - LETTURA DEL DISPOSITIVO - IMPUGNAZIONE PRIMA DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITA.*
Nel processo del lavoro l'impugnazione proposta dopo la lettura del dispositivo ma prima del deposito della sentenza e - salva l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art 433 cod proc civ - inammissibile, giacche il potere di proporre impugnazione sorge solo dopo che la sentenza, a seguito di deposito, abbia acquistato giuridica esistenza nella sua interezza: l'inammissibilita di tale impugnazione (nella specie: regolamento di Competenza) non preclude, peraltro, la proposizione di altra impugnazione avverso la sentenza dopo il suo deposito e nel termine prescritto. (V 3449/78, mass n 392911; (V 2059/78, mass n 391426; (V 2896/77, mass n 386465).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 358, Cod. Proc. Civ. art. 387, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430, Cod. Proc. Civ. art. 433
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)