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Sez. 1, Sentenza n. 284 del 09/01/2009 (Rv. 606075 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - EFFETTI - COGNOME DEL FIGLIO - IN GENERE | Procedimento camerale ex art. 262 cod. civ. - Reclamo - Mancata comparizione della parte reclamante in udienza - Decisione nel merito dell'istanza - Necessità.
Stato
decisa il 2009-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606075-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - EFFETTI - COGNOME DEL FIGLIO - IN GENERE

In tema di procedimento camerale di cui agli articoli 262 cod. civ. e 38, commi primo e terzo, disp. att. cod. civ., in materia di attribuzione del cognome del figlio naturale riconosciuto, nell'ipotesi di mancata comparizione della parte reclamante, il giudice del reclamo, verificato che siano stati regolarmente notificati l'istanza ed il decreto di fissazione dell'udienza, deve comunque decidere sul merito della controversia, restando esclusa la declaratoria di improcedibilità per tacita rinunzia all'impugnativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 262 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)