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Sez. 3, Sentenza n. 23794 del 16/11/2007 (Rv. 600384 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Leasing - Appalto con effetti traslativi della proprietà - Leasing finanziario - Legittimazione dell'utilizzatore ad esercitare nei confronti del fornitore le azioni scaturenti dal contratto di fornitura - Sussistenza - Fondamento - Convenzione di Ottawa sul leasing internazionale 28 maggio 1988 - Parametro normativo di riferimento - Configurabilità.
Stato
decisa il 2007-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600384-01

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE

Nell'ambito del contratto di leasing finanziario l'utilizzatore é legittimato ad agire nei confronti del fornitore per sentir accertare quale sia l'esatto corrispettivo spettante allo stesso fornitore, così come é legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto ovvero al risarcimento dl danno da inesatto adempimento del contratto stesso, atteso che, con la conclusione del contratto di fornitura viene a realizzarsi nei confronti del terzo contraente quella stessa scissione di posizioni che si ha per i contratti conclusi dal mandatario senza rappresentanza (sicché ai sensi dell'art. 1705, comma secondo, cod. civ., il mandante ha diritto di far propri di fronte ai terzi in via diretta e non in via surrogatoria i diritti di credito sorti in testa al mandatario, assumendo l'esecuzione dell'affare, a condizione che egli non pregiudichi i diritti spettanti al mandatario in base al contratto concluso, potendo peraltro il mandante esercitare nei confronti del terzo le azioni derivanti dal contratto stipulato dal mandatario volte ad ottenerne l'adempimento od il risarcimento del danno in caso di inadempimento). Tale principio é conforme alle norme introdotte nell'ordinamento italiano con l'esecuzione data alla convenzione di Ottawa sul leasing internazionale 28 maggio 1988, con la legge 14 luglio 1993, n. 259, norme che, ancorché non immediatamente applicabili nella controversia oggetto di esame, possono costituire un utile raffronto per la ricostruzione della disciplina dell'inadempimento del fornitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1705, Tratt. Internaz. 28/05/1988, Legge 14/07/1993 num. 259

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)