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Sez. 3, Sentenza n. 17145 del 27/07/2006 (Rv. 593960 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Leasing finanziario - Legittimazione da parte dell'utilizzatore ad esercitare in proprio le azioni scaturenti dal contratto di fornitura - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593960-01

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE

In caso di leasing finanziario -atteso che con la conclusione del contratto di fornitura viene a realizzarsi nei confronti del terzo contraente quella stessa scissione di posizioni che si ha per i contratti conclusi dal mandatario senza rappresentanza (sicché ai sensi dell'art. 1705, secondo comma, cod. civ. il mandante ha diritto di far propri di fronte ai terzi in via diretta e non in via surrogatoria i diritti di credito sorti in testa al mandatario, assumendo l'esecuzione dell'affare, a condizione che egli non pregiudichi i diritti spettanti al mandatario in base al contratto concluso, potendo il mandante peraltro esercitare in confronto del terzo le azioni derivanti dal contratto stipulato dal mandatario volte ad ottenerne l'adempimento od il risarcimento del danno in caso di inadempimento) - l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto. In mancanza di un'espressa previsione normativa al riguardo può invece proporre la domanda di risoluzione del contratto di vendita tra il fornitore e la società di leasing - cui essa è estranea - solamente in presenza di specifica clausola contrattuale con la quale venga all'utilizzatore dalla società di leasing trasferita la propria posizione sostanziale. Il suo accertamento, trattandosi di questione concernente non già la "legitimatio ad causam" bensì la titolarità attiva del rapporto, è rimesso al giudice del merito in relazione al singolo caso concreto. ].

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1705, Legge 14/07/1993 num. 259

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)