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Sez. 5, Sentenza n. 10366 del 14/04/1999 Ud. (dep. 01/09/1999) Rv. 214189 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Interesse ad impugnare - Sostituzione della parte pubblica alle parti private che rimangano inerti - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie: impugnazione per mancata concessione di benefici all'imputato o per tutelare interessi civili della persona offesa - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214189-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE

Il PM, in quanto parte pubblica, ha interesse ad impugnare anche per contrastare la ingiustizia di provvedimenti, sia a tutela della funzione punitiva dello Stato, sia a garanzia della posizione dell'imputato e della parte offesa. Egli quindi, pur nell'ambito del processo accusatorio, può sostituirsi, nella impugnazione dei provvedimenti, alle parti private per contrastare provvedimenti emessi in violazione del principio di legalità o per far valere questioni di interesse pubblico, rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Non può, viceversa, sostituirsi all'imputato od alla persona offesa per censurare la illegittimità della mancata concessione di benefici e per sindacare statuizioni ritenute pregiudizievoli degli interessi civili.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 570, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 576 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)