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Sez. 5, Sentenza n. 46151 del 15/10/2003 Cc. (dep. 01/12/2003) Rv. 227860 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO | Ricorso del P.M. preordinato ad ottenere, in sede cautelare, una diversa qualificazione giuridica del fatto alla quale non consegua alcun effetto in ordine alle proprie richieste - Inammissibilità per difetto di interesse - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227860-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO

È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso del pubblico ministero avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, preordinato ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto, qualora ad essa non consegua alcuna utilità in ordine alle richieste dello stesso P.M., posto che nel nostro ordinamento non esiste un interesse meramente teorico e formale all'esattezza della decisione. Ne consegue che l'unico interesse che il P.M. può perseguire, in sede cautelare, deve avere per oggetto il mantenimento, la modifica o l'imposizione di una misura cautelare e che, pertanto, egli non può agire in sede di legittimità una volta che abbia ottenuto l'accoglimento delle conclusioni proposte in sede di appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 570

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)