diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 1473 del 02/04/1997 Cc. (dep. 20/05/1997) Rv. 207489 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE | Pubblico ministero - Esatta applicazione della legge - Concretezza dell'interesse - Necessità.
Stato
decisa il 1997-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207489-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE

In materia di impugnazioni, se è vero che il pubblico ministero è legittimato ad impugnare ogni qual volta ravvisi una decisione in qualsiasi modo ingiusta, indipendentemente dalle conseguenze favorevoli o sfavorevoli per l'imputato, purché il provvedimento tenda all'esatta applicazione della legge, è tuttavia necessario che l'interesse sia concreto, non potendo l'impugnazione configurarsi come una mera pretesa all'esattezza giuridica della decisione sotto il profilo teorico. In altri termini, se la decisione, ove anche favorevole all'impugnazione del P.M., non può avere alcuna conseguenza concreta per essere la situazione già regolata da altra decisione, non più impugnabile, vi è la mancanza di un interesse concreto alla decisione sull'impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)