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Sez. 5, Sentenza n. 6487 del 19/03/2007 (Rv. 597898 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE | Cessione di immobile - Versamento del corrispettivo anteriormente al verificarsi dell'effetto traslativo - Operazione - Effettuazione - Al momento del pagamento - Rilascio di pagherò cambiari - Equiparazione al pagamento - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597898-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE

In tema di IVA, nell'ipotesi di cessione di immobili, ai sensi dell'art. 6, primo e quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il presupposto impositivo si verifica al momento del passaggio di proprietà degli stessi e, qualora il corrispettivo venga versato, in tutto o in parte, anteriormente al verificarsi di tale evento, l'operazione si considera effettuata alla data del pagamento, ma solo limitatamente all'importo pagato. Il rilascio di pagherò cambiari può essere, a tal fine, equiparato al pagamento unicamente nell'ipotesi in cui l'obbligazione di pagare sia già scaduta, in quanto solo in questo caso può ritenersi intervenuto un evento giuridicamente rilevante equiparabile al pagamento per la sostanziale identità, ai fini pratici, dei due fenomeni. Qualora, invece, la cambiale non sia ancora scaduta, il solo rilascio non autorizza alcuna equiparazione al pagamento, atteso che la sua natura di mera obbligazione di un pagamento futuro ne impedisce l'assimilazione alla consegna di denaro immediatamente spendibile.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)