Sez. 6, Sentenza n. 16561 del 15/03/2016 Ud. (dep. 21/04/2016) Rv. 266927 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Reato permanente - Modalità di contestazione con la individuazione delle date delle querele - Cessazione della permanenza - Individuazione - Prescrizione - Decorrenza - Indicazione.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'imputazione che fa riferimento, quanto al tempus commissi delicti, alla data di presentazione di più querele, individua la sola data d'inizio della condotta e i fatti nella loro dimensione oggettiva e non anche la data finale dell'attività delittuosa; ne deriva che il termine di prescrizione del reato permanente in questione decorre dalla data della sentenza di condanna di primo grado e non da quella di emissione del decreto di citazione, qualora sia emerso, nel corso del giudizio, che la condotta omissiva si è protratta anche dopo l'esercizio dell'azione penale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)