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Sez. 6, Sentenza n. 33220 del 22/07/2015 Ud. (dep. 28/07/2015) Rv. 264429 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Reato permanente - Modalità di contestazione con l'individuazione della data d'inizio della condotta - Cessazione della permanenza - Prescrizione - Decorrenza - Indicazione.
Stato
decisa il 2015-07-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264429-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, quando la condotta è contestata con l'individuazione della sola data d'inizio, il termine di prescrizione - trattandosi di reato permanente - decorre dalla data della sentenza di condanna di primo grado e non da quella di emissione del decreto di citazione, qualora sia emerso, nel corso del giudizio, che la condotta omissiva si è protratta anche dopo l'esercizio dell'azione penale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)