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Sez. 6, Sentenza n. 43793 del 30/10/2008 Ud. (dep. 21/11/2008) Rv. 242228 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Reato permanente - Contestazione con la formula "dal..." - Cessazione della permanenza - Indicazione.
Stato
decisa il 2008-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242228-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

Nel caso in cui la violazione degli obblighi d'assistenza familiare sia contestata, sotto il profilo della sua durata nel tempo, con l'individuazione della sola data d'inizio della condotta, deve ritenersi che la condotta è permanente e cessa con la pronuncia della sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)