Sez. 3, Sentenza n. 18945 del 11/12/2003 (Rv. 569306 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Perdita di "chance" - Nozione - Valutazione - Prova - Limiti - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto non provata la perdita di chances lavorative subite da una infortunata in un sinistro stradale, la quale si era limitata ad allegare che, se non coinvolta nel sinistro, avrebbe potuto lavorare per le poste prima a tempo determinato e poi rientrare nella riserva dei posti a tempo indeterminato senza precisare di aver prodotto al giudice di merito le proposte lavorative effettuatele da Poste Italiane e senza riportarne il contenuto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)