Sez. 3, Sentenza n. 378 del 11/01/2005 (Rv. 579772 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Danno da occupazione abusiva di immobile (nella specie, terreno privato) - Danno "in re ipsa" - Configurabilità - Esclusione - Danno conseguenza - Configurabilità - Conseguenze - Prova del danno - Danneggiato - Spettanza - Fondamento - Portata - Presunzioni - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
Il danno da occupazione abusiva di immobile (nella specie, terreno privato) non può ritenersi sussistente "in re ipsa" e coincidente con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicchè il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un' effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo peraltro pur sempre avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)