Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11128 del 20/05/2014 (Rv. 630742 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Incompetenza per foro del consumatore - Eccezione dell'opponente e rilievo d'ufficio - Regime ex art. 38 cod. proc. civ. novellato dalla legge n. 69 del 2009.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
Ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, qualora l'opponente a decreto ingiuntivo sollevi l'eccezione d'incompetenza in ragione del foro del consumatore all'udienza di prima comparizione, anziché nell'atto di citazione in opposizione, e, quindi, tardivamente, il potere ufficioso di rilevazione della medesima eccezione deve essere esercitato dal giudice nella stessa udienza, altrimenti radicandosi la competenza presso il giudice adito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)