Sez. 3, Ordinanza n. 3127 del 02/10/1997 Cc. (dep. 12/12/1997) Rv. 209982 - 01
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - IN GENERE | Opposizione - Rito camerale - Esclusione - Contraddittorio cartolare - Necessità - Violazione del contraddittorio cartolare - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - IN GENERE
Nel procedimento pretorile, non essendo obbligatorio il rito camerale, il provvedimento di archiviazione è ricorribile in cassazione, in virtù di una interpretazione analogica degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen. , solo in caso di violazione del contraddittorio cartolare che, secondo la costante giurisprudenza della cassazione, deve essere reso possibile, anche in tale rito semplificato, in caso di opposizione all'archiviazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 554 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)