Sez. 5, Sentenza n. 745 del 11/02/2000 Cc. (dep. 03/03/2000) Rv. 215973 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE | Decreto di archiviazione pronunziato senza che della relativa richiesta del PM sia stata data notizia alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta - Nullità del decreto - Sussistenza - Deducibilità in sede di legittimità.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE
In tema di chiusura delle indagini preliminari, la omessa notizia della richiesta di archiviazione avanzata dal PM, alla persona offesa, che abbia manifestato la volontà di essere informata, colpisce in radice il diritto al contraddittorio, proprio dell'udienza in camera di consiglio, come previsto dall'art. 127 cod.proc.pen. e ribadito dal sesto comma dell'art 409 stesso codice, impedendo la potenziale instaurazione dello stesso. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di archiviazione emesso in assenza della predetta previa comunicazione al querelante). (Vedi Corte costituzionale sent. 353 del 1991 e 413 del 1994).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)