Sez. 6, Sentenza n. 3711 del 23/09/1994 Cc. (dep. 28/10/1994) Rv. 200610 - 01
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Ordinanza di archiviazione - Ricorso per cassazione | Decreto di archiviazione pronunciato senza che della relativa richiesta del pubblico ministero sia stata data notizia alla persona offesa dal reato che aveva richiesto di essere di ciò informata - Nullità del decreto - Sussistenza - Deducibilità di tale nullità con ricorso per cassazione - Sussistenza - Applicabilità di tale regola al procedimento pretorile - Sussistenza.
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Ordinanza di archiviazione - Ricorso per cassazione
Nel caso in cui il Giudice per le Indagini Preliminari presso la pretura abbia disposto l'archiviazione di una "notitia criminis" senza che della relativa richiesta del Pubblico ministero sia stata data notizia alla persona offesa dal reato che aveva richiesto di essere di ciò informata, è configurabile una nullità deducibile con ricorso per cassazione, per interpretazione estensiva dell'art. 409, ultimo comma, cod. proc. pen., in quanto, indipendentemente dalla forma del provvedimento del giudice (decreto anziché ordinanza), si realizza una violazione inquadrabile nel disposto dell'art. 127, primo e quinto comma, cod. proc. pen., a causa della vulnerazione del fondamentale diritto al contraddittorio e del diritto della persona offesa di proporre opposizione secondo la previsione di cui all'art. 410 cod. proc. pen., per gli effetti di cui all'art. 554, secondo comma, dello stesso codice, quale risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità derivante dalla sentenza costituzionale n. 445 del 1990. All'annullamento del decreto consegue la trasmissione degli atti allo stesso giudice cui spettava rilevare la nullità, legittimato a decidere "de plano" dopo l'avviso alla persona offesa. (V. Corte cost. sent. n. 353 del 1991 e n. 413 del 1994).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 554 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)