Sez. 1, Sentenza n. 1740 del 02/03/1999 (Rv. 523754 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Lettura immediata del dispositivo - Omissione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Configurabilità - Condizioni e limiti - Dispositivo letto a fine udienza e non "immediatamente" - Nullità della sentenza - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, l'omessa lettura del dispositivo nell'udienza di discussione e decisione della causa (art. 23 legge 689/81) non è causa di nullità della sentenza tutte le volte in cui la lettura stessa sia avvenuta soltanto a fine udienza, e non "immediatamente", poiché nessuna nullità può derivare dal fatto che, tra la chiusura dell'istruttoria e la lettura del dispositivo, sia trascorso un intervallo di poche ore, consentendo la stessa norma di cui all'art. 23, comma settimo della citata legge 689/81 l'adozione di un provvedimento di differimento dell'intera fase decisoria ad udienza successiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)