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Sez. 4, Sentenza n. 18806 del 07/12/2015 Cc. (dep. 05/05/2016) Rv. 266699 - 01

DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Rigetto o revoca dell'ammissione - Ricorso depositato ma non notificato - Conseguenze - Inammissibilità - Esclusione - Rinnovazione della procedura con la garanzia del contraddittorio - Necessità.
Stato
decisa il 2015-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266699-01

DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

In tema di rigetto o di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando l'opposizione dell'interessato avverso il provvedimento impugnato sia stata tempestivamente depositata presso il giudice "ad quem", ma non notificata alla Direzione Regionale delle Entrate a cura dell'istante, non si configura - in difetto di una espressa previsione di legge in tal senso -l'inammissibilità del gravame, sicché va disposta la rituale notifica del ricorso all'amministrazione finanziaria, che va eseguita a cura del ricorrente ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)