diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 14701 del 15/10/1986 Ud. (dep. 23/12/1986) Rv. 174739 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DIVIETO DI UTILIZZAZIONE DELLE INTERCETTAZIONI EFFETTUATE FUORI DAI CASI CONSENTITI O ESEGUITE IN DIFFORMITÀ DELLE PRESCRIZIONI STABILITE DAGLI ARTT. 226 BIS, 226 TER E QUATER COD. PROC. PEN. - NULLITÀ ASSOLUTA - OMESSA ANNOTAZIONE NEL VERBALE DEI NOMINATIVI DELLE PERSONE CHE HANNO PRESO PARTE ALL'OPERAZIONE - NULLITÀ INSANABILE - MERA IRREGOLARITÀ CHE NON IMPEDISCE LA LEGITTIMA UTILIZZAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174739-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DIVIETO DI UTILIZZAZIONE DELLE INTERCETTAZIONI EFFETTUATE FUORI DAI CASI CONSENTITI O ESEGUITE IN DIFFORMITÀ DELLE PRESCRIZIONI STABILITE DAGLI ARTT. 226 BIS, 226 TER E QUATER COD. PROC. PEN. - NULLITÀ ASSOLUTA - OMESSA ANNOTAZIONE NEL VERBALE DEI NOMINATIVI DELLE PERSONE CHE HANNO PRESO PARTE ALL'OPERAZIONE - NULLITÀ INSANABILE - MERA IRREGOLARITÀ CHE NON IMPEDISCE LA LEGITTIMA UTILIZZAZIONE - CONDIZIONI.*

Il divieto, stabilito a pena di nullità insanabile dallo art. 226 quinquies cod. proc. pen., di utilizzare le intercettazioni telefoniche illecite, riguarda unicamente le intercettazioni effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge (artt. 226 bis cod. proc. pen.) o eseguite in difformità delle prescrizioni in essa stabilite (secondo comma dell'art. 226 ter e primi quattro commi dell'art. 226 quater). Pertanto, poiché l'omessa annotazione nel verbale dei nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni (artt. 226 quater, terzo comma) non attiene alla fase dell'esecuzione delle intercettazioni, ma concerne unicamente la regolarità della documentazione delle operazioni eseguite, l'omissione di tale modalità documentativa costituisce una mera irregolarità che non impedisce la legittima utilizzazione delle intercettazioni eseguite nei casi consentiti e con l'osservanza delle prescrizioni stabilite. (V mass n 169949; (V mass n 166994).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 ter, Cod. Proc. Pen. art. 226 quater CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 quinquies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)