Sez. 3, Sentenza n. 2945 del 09/11/1973 (Rv. 366592 - 01)
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - OBBLIGAZIONE DEL FIDEIUSSORE - PRESCRIZIONE EX ART 1957 COD CIV - APPLICABILITA - PRESUPPOSTI.*
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - OBBLIGAZIONE DEL FIDEIUSSORE - PRESCRIZIONE EX ART 1957 COD CIV - APPLICABILITA - PRESUPPOSTI.*
La particolare prescrizione di cui all'art 1957 cod civ postula una disciplina contrattuale dell'obbligazione fideiussoria autonoma rispetto a quella dell'obbligazione principale e pertanto non e applicabile quando l'obbligazione fideiussoria sia stata prestata fino all'esaurimento da parte del garantito di ogni proprio Obbligo nei confronti del creditore. (V 3702/69, mass n 343958).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)