Sez. 1, Sentenza n. 794 del 09/03/1976 (Rv. 379450 - 01)
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - ESTINZIONE - IN GENERE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - CONTINUAZIONE DELLA FIDEIUSSIONE - CONDIZIONI - ECCEZIONE.*
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - ESTINZIONE - IN GENERE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - CONTINUAZIONE DELLA FIDEIUSSIONE - CONDIZIONI - ECCEZIONE.*
La disposizione dell'art 1957 cod civ, secondo cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purche il creditore abbia entro sei mesi proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, non si applica quando sia stato espressamente convenuto che l'obbligazione fideiussoria si estingua solo con l'Estinzione dell'obbligazione principale. (Conf 2945/73, mass n 366592; (Conf 3702/69, mass n 345959).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)