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Sez. L, Sentenza n. 11484 del 03/06/2015 (Rv. 635667 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Azione giudiziale per le prestazioni di invalidità civile - Termine di decadenza ex art. 42 del d.l. n. 269 del 2003 - Ambito di applicazione - Comunicazione del provvedimento amministrativo anteriormente al 1° gennaio 2005 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635667-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di azione giudiziale per le prestazioni d'invalidità civile, la decadenza introdotta dall'art. 42, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326, la cui efficacia è stata differita al 31 dicembre 2004 dall'art. 23, comma 2, del d.l. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con la legge 27 febbraio 2004, n. 47, si applica solo ai provvedimenti amministrativi comunicati a decorrere dal 1° gennaio 2005 e, pertanto, non nell'ipotesi in cui il ricorso amministrativo (avverso un provvedimento amministrativo di rigetto) sia stato proposto prima del 31 dicembre 2004, dovendosi in tal caso applicare la previgente disciplina di cui al d.P.R. 24 settembre 1994, n. 698.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 24/12/2003 num. 355 art. 23 com. 2, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/02/2004 num. 47, DPR 24/09/1994 num. 698 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)