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Sez. 4, Sentenza n. 9168 del 06/02/2015 Ud. (dep. 02/03/2015) Rv. 262445 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Art. 68 d.P.R. n. 309 del 1990 - Condotte sanzionate in sede penale ed in sede amministrativa - Violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 117 Cost. - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262445-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

E manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 68 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sollevata in riferimento agli artt. 117 Cost. e 6 CEDU, giacché il comma primo ed il comma primo bis del citato art. 68 sanzionano condotte diverse, rilevanti in sede, rispettivamente, penale ed amministrativa, di talché non è configurabile alcuna violazione del principio giuridico del ne bis in idem nel caso in cui la condanna penale intervenga successivamente all'applicazione della sanzione amministrativa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)