Sez. 6, Sentenza n. 3445 del 18/09/1997 Cc. (dep. 03/10/1997) Rv. 209623 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di reiterazione del reato - Deduzione della sussistenza dalle condotte tenute da altri indagati - Esclusione - Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione - Corruzione - Deduzione della sussistenza del pericolo di reiterazione dalla mancata sospensione del dipendente pubblico o dalla mancata presentazione delle dimissioni - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
Ai fini dell'emissione di una misura cautelare il pericolo di reiterazione del reato non può essere dedotto da comportamenti tenuti nel corso delle indagini da soggetti diversi dall'indagato, né, in ipotesi di imputazione per reati connessi con la funzione svolta, dal fatto che la pubblica amministrazione non ha disposto la sospensione del dipendente o che questi non si sia dimesso, essendo il primo un fatto indipendente dalla condotta dell'indagato ed il secondo non necessariamente correlato alla determinazione a reiterare il reato. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha annullato l'ordinanza impositiva della misura degli arresti domiciliari limitatamente alle esigenze cautelari in una ipotesi in cui erano stati applicati gli arresti domiciliari ad un indagato per il reato di corruzione con riferimento allo svolgimento degli esami di guida giustificando, sotto tale profilo il provvedimento in considerazione della condotta tenuta nella fase delle indagini preliminari da altri indagati in analoga posizione e dal fatto che il soggetto, non sospeso dall'amministrazione, non si era dimesso)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Cod. Pen. art. 319 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)